Per molto tempo il danno morale è stato inteso come il turbamento d’animo transitorio causato dal reato. Le Sezioni Unite del 2008 lo hanno ricondotto alla categoria unitaria del danno non patrimoniale: non è una voce autonoma da sommare alle altre, ma un aspetto del pregiudizio che il giudice deve considerare.
Nella pratica la parola continua a comparire nelle offerte e nelle sentenze, per indicare la dimensione della sofferenza interiore. Nel danno da perdita del rapporto parentale la sofferenza è già compresa nella liquidazione, insieme allo stravolgimento della vita quotidiana.