L’art. 2947 del codice civile prevede per i danni da circolazione dei veicoli un termine di due anni. Se però il fatto è un reato con una prescrizione più lunga, si applica quella anche all’azione civile. Per l’omicidio stradale i termini del reato sono raddoppiati.
Le Sezioni Unite, con la sentenza 18 novembre 2008, n. 27337, hanno chiarito che il termine lungo vale anche verso la compagnia. Se il processo penale si chiude con una sentenza irrevocabile, il termine civile di due anni decorre da quella data.