Il reato si estingue per prescrizione quando è trascorso il tempo previsto dalla legge, di regola pari al massimo della pena. Per l’omicidio stradale l’art. 157, sesto comma, del codice penale raddoppia i termini.
Se la prescrizione matura in appello o in Cassazione dopo una condanna anche generica al risarcimento, il giudice decide comunque sulla parte civile (art. 578 c.p.p.). La prescrizione del reato non coincide con quella del diritto al risarcimento, che segue le regole dell’art. 2947 del codice civile.