Con il patteggiamento l’imputato e il pubblico ministero chiedono al giudice di applicare una pena concordata (art. 444 c.p.p.). Il giudice non decide sulla domanda della parte civile, ma condanna l’imputato a rimborsarle le spese, salvo giusti motivi.
Dopo la riforma del d.lgs. 150/2022, la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere usata come prova nei giudizi civili (art. 445, comma 1-bis). Il diritto della famiglia al risarcimento resta intatto e si fa valere verso la compagnia o in sede civile.