Glossario

Patteggiamento

L'applicazione di una pena concordata tra imputato e pubblico ministero. Non decide sul risarcimento.

Con il patteggiamento l’imputato e il pubblico ministero chiedono al giudice di applicare una pena concordata (art. 444 c.p.p.). Il giudice non decide sulla domanda della parte civile, ma condanna l’imputato a rimborsarle le spese, salvo giusti motivi.

Dopo la riforma del d.lgs. 150/2022, la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere usata come prova nei giudizi civili (art. 445, comma 1-bis). Il diritto della famiglia al risarcimento resta intatto e si fa valere verso la compagnia o in sede civile.

Una nota. Le voci del glossario offrono informazioni generali e non sostituiscono un parere sul singolo caso.

Se vi riconoscete in questa situazione

Raccontaci che cosa è successo

Leggiamo ogni richiesta e rispondiamo per spiegare che cosa si può fare nel vostro caso, quali tempi vanno rispettati e che cosa conviene non firmare nel frattempo.