Glossario

Opposizione all’archiviazione

L'atto con cui la persona offesa chiede al giudice di non chiudere il procedimento e di proseguire le indagini.

Quando il pubblico ministero chiede di archiviare, la persona offesa che ha dichiarato di voler essere informata riceve un avviso e può opporsi entro il termine indicato. L’opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, le indagini suppletive e gli elementi di prova che si chiede di acquisire (art. 410 c.p.p.).

Per essere utile, l’opposizione deve essere concreta: una consulenza sulla dinamica, una telecamera non acquisita, un testimone non sentito. Dopo un incidente mortale i diritti della persona offesa sono esercitati dai familiari.

Una nota. Le voci del glossario offrono informazioni generali e non sostituiscono un parere sul singolo caso.

Se vi riconoscete in questa situazione

Raccontaci che cosa è successo

Leggiamo ogni richiesta e rispondiamo per spiegare che cosa si può fare nel vostro caso, quali tempi vanno rispettati e che cosa conviene non firmare nel frattempo.