Glossario

Interruzione della prescrizione

Un atto che fa ripartire da capo il termine di prescrizione, come una richiesta scritta di risarcimento.

La prescrizione si interrompe con la notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio e con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943 del codice civile). Una richiesta scritta di risarcimento alla compagnia, inviata con raccomandata o PEC, interrompe la prescrizione, e il termine ricomincia da capo.

La domanda giudiziale ha un effetto più duraturo: l’interruzione si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945). Gli atti valgono per chi li compie: ogni familiare deve verificare la propria posizione.

Una nota. Le voci del glossario offrono informazioni generali e non sostituiscono un parere sul singolo caso.

Se vi riconoscete in questa situazione

Raccontaci che cosa è successo

Leggiamo ogni richiesta e rispondiamo per spiegare che cosa si può fare nel vostro caso, quali tempi vanno rispettati e che cosa conviene non firmare nel frattempo.