La prescrizione si interrompe con la notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio e con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943 del codice civile). Una richiesta scritta di risarcimento alla compagnia, inviata con raccomandata o PEC, interrompe la prescrizione, e il termine ricomincia da capo.
La domanda giudiziale ha un effetto più duraturo: l’interruzione si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945). Gli atti valgono per chi li compie: ogni familiare deve verificare la propria posizione.