Si pensa spesso che per i figli minorenni la prescrizione non corra. Non è così. L’art. 2942 del codice civile sospende la prescrizione contro i minori non emancipati soltanto per il tempo in cui non hanno un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla nomina.
Se il figlio è rappresentato dal genitore superstite, il termine corre anche per lui. È quindi il genitore, o il tutore, a dover compiere in tempo gli atti che interrompono la prescrizione.