L’art. 1965 del codice civile definisce la transazione come il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere. Nei sinistri stradali la transazione chiude di solito la trattativa con la compagnia: la compagnia paga una somma, il familiare rinuncia a chiedere altro.
È una scelta definitiva. Quando riguarda figli minorenni richiede l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.). Prima di firmarla conviene avere un quadro completo del danno di ciascun familiare.