Glossario

Negoziazione assistita

Il tentativo di accordo con l'assistenza degli avvocati, obbligatorio prima della causa per i danni da circolazione.

L’art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, rende la negoziazione assistita condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, qualunque sia il valore. Prima di andare dal giudice, l’avvocato invita la controparte a stipulare una convenzione per cercare un accordo.

La controparte ha trenta giorni per rispondere. La negoziazione dura da uno a tre mesi, prorogabili. L’accordo raggiunto è titolo esecutivo. Dalla comunicazione dell’invito si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (art. 8).

Una nota. Le voci del glossario offrono informazioni generali e non sostituiscono un parere sul singolo caso.

Se vi riconoscete in questa situazione

Raccontaci che cosa è successo

Leggiamo ogni richiesta e rispondiamo per spiegare che cosa si può fare nel vostro caso, quali tempi vanno rispettati e che cosa conviene non firmare nel frattempo.