L’art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, rende la negoziazione assistita condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, qualunque sia il valore. Prima di andare dal giudice, l’avvocato invita la controparte a stipulare una convenzione per cercare un accordo.
La controparte ha trenta giorni per rispondere. La negoziazione dura da uno a tre mesi, prorogabili. L’accordo raggiunto è titolo esecutivo. Dalla comunicazione dell’invito si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (art. 8).