L’art. 144 del Codice delle assicurazioni private riconosce al danneggiato un’azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa che assicura il veicolo responsabile, entro i limiti del massimale.
Nel giudizio promosso contro la compagnia deve essere chiamato anche il responsabile del danno, cioè il conducente e, se diverso, il proprietario. In pratica la famiglia tratta e, se necessario, fa causa alla compagnia, che non può opporre al danneggiato le eccezioni che derivano dal contratto con il proprio assicurato.