L’art. 652 del codice di procedura penale stabilisce che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in dibattimento, perché il fatto non sussiste, perché l’imputato non lo ha commesso o perché il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile.
L’effetto vale verso il danneggiato che si è costituito parte civile o che è stato messo in condizione di farlo, salvo che abbia già esercitato l’azione in sede civile. È una delle ragioni per cui la scelta tra parte civile e causa civile va fatta presto e con attenzione.