L’art. 2043 del codice civile stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi lo ha commesso a risarcirlo. Ingiusto è il danno che lede un interesse che l’ordinamento tutela.
Dopo un incidente mortale il danno ingiusto non riguarda soltanto la vittima. La morte lede anche il legame dei familiari con lei, protetto dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione. È questo che fonda il diritto proprio di ciascun familiare al risarcimento.