Molte famiglie, dopo un incidente stradale mortale, immaginano il risarcimento come una causa in tribunale, lunga e logorante. Nella pratica, buona parte delle pratiche si svolge per mesi in una sede diversa: lo scambio di documenti, valutazioni e proposte con la compagnia di assicurazione del responsabile. È la trattativa stragiudiziale, cioè fuori dal giudizio.
È una fase che decide molto e si vede poco. Non ci sono udienze né sentenze: ci sono lettere, relazioni tecniche, incontri e telefonate. E alla fine c’è un documento da firmare, o da non firmare.
Perché la trattativa conta quanto una causa
La trattativa non è un preliminare informale. La legge la struttura in passaggi precisi, e ciò che vi si decide è definitivo quanto una sentenza.
Il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) prevede che la richiesta di risarcimento venga inviata alla compagnia con un contenuto stabilito (art. 148) e che la causa non possa essere iniziata prima di novanta giorni dalla richiesta, quando si tratta di danni alla persona (art. 145). Entro lo stesso termine la compagnia deve formulare un’offerta motivata o spiegare perché non la formula. Se la famiglia accetta e firma una quietanza liberatoria, di solito la pratica si chiude per sempre: ciò che non è stato chiesto non si potrà chiedere più tardi.
Per questo la qualità della trattativa dipende da come è stata preparata, non da quanto è durata.
La negoziazione assistita: un passaggio obbligatorio
Per le domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti la legge richiede un ulteriore passaggio prima di andare dal giudice: la negoziazione assistita. L’art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) la rende condizione di procedibilità della domanda giudiziale, indipendentemente dal valore della controversia. Se non viene tentata, il giudice non può decidere la causa finché non viene esperita.
Il meccanismo è semplice. L’avvocato della famiglia invita la controparte, in questo caso di regola la compagnia, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; la controparte ha trenta giorni per rispondere (art. 4). Se accetta, le parti si impegnano a cercare un accordo, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, entro un termine che non può essere inferiore a un mese né superiore a tre, prorogabile di trenta giorni (art. 2). L’accordo eventualmente raggiunto, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo (art. 5). Dal momento in cui l’invito è comunicato si producono sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale (art. 8): un dettaglio che conta, se i termini si stanno avvicinando.
La negoziazione assistita, in sostanza, porta dentro una cornice formale la trattativa che spesso si è già svolta prima. È anche l’ultimo momento in cui la famiglia può arrivare a un accordo senza affrontare una causa.
Che cosa va accertato prima di sedersi al tavolo
Una trattativa si prepara come si prepara una causa, perché potrebbe diventarlo. In un caso mortale questo significa avere chiari quattro elementi prima di discutere di cifre.
La dinamica dell’incidente. Rilievi, verbali, testimonianze e atti del procedimento penale dicono chi ha causato l’incidente e se la vittima ha avuto una parte di colpa. Quando la dinamica è contestata, la lettura di un perito cinematico incaricato dalla famiglia evita che la versione della compagnia diventi l’unica disponibile.
Il quadro medico-legale. Il nesso tra l’incidente e il decesso, il tempo trascorso tra l’uno e l’altro e lo stato di coscienza della vittima in quel tempo determinano se esistono voci di danno che passano agli eredi. Lo accerta il medico legale di parte, come spiegato nella guida sulla perizia di parte.
La storia di ciascun familiare. Il danno da perdita del rapporto parentale dipende dalla relazione concreta: età, convivenza, frequenza dei contatti, ruolo nella vita dell’altro. Sono informazioni che la compagnia non ha, e che vanno raccolte e documentate con delicatezza.
Le perdite economiche. Il reddito della persona scomparsa, la quota che destinava alla famiglia, le spese sostenute, i contributi previdenziali. Su questo punto si intrecciano anche le prestazioni dell’INPS o dell’INAIL, che possono incidere sul calcolo: la guida su reversibilità e rendita INAIL spiega come.
Solo quando questi elementi sono documentati si può dire se una proposta è adeguata. Una trattativa fatta su una sola valutazione, quella della compagnia, non è una trattativa: è una risposta.
Il ruolo dell’avvocato nella trattativa
Il compito dell’avvocato in questa fase non è alzare la voce né fare richieste fuori misura, che allungano i tempi senza spostare il risultato. È costruire una posizione documentata e sostenerla con argomenti che la controparte non può ignorare: norme, orientamenti della giurisprudenza, tabelle di liquidazione applicate correttamente, relazioni tecniche.
Nella trattativa conta anche la conoscenza di come la controversia finirebbe davanti a un giudice. Ogni proposta va confrontata con ciò che ragionevolmente si potrebbe ottenere con una causa, tenendo conto dei tempi, dei costi e delle incertezze che una causa comporta. Una proposta inferiore alle aspettative può essere comunque la scelta giusta, se arriva anni prima e senza il peso di un processo. Una proposta apparentemente alta può non esserlo, se trascura una voce di danno rilevante.
È per questo che le decisioni restano sempre della famiglia. L’avvocato ha il dovere di informarla con chiarezza sulle prospettive, sui rischi e sui tempi, e di non garantire esiti che dipendono da altri. Il Codice deontologico forense lo prevede espressamente, vietando di promettere risultati.
Quale tabella si usa per misurare il danno
Una trattativa seria parte da criteri condivisi. Per il danno da perdita del rapporto parentale, che nei casi mortali è la voce principale, i giudici usano le tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, oggi nell’edizione 2024 a punti. Dal 5 marzo 2025 è in vigore anche la Tabella unica nazionale prevista dall’art. 138 del Codice delle assicurazioni (d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12). Riguarda però il danno non patrimoniale di chi ha riportato lesioni gravi, con postumi permanenti dal 10 al 100 per cento, e non il danno dei familiari per la morte di un congiunto.
La distinzione ha un peso pratico. Nello stesso incidente possono esserci una persona morta e altre ferite in modo grave, per esempio un passeggero: per queste ultime la compagnia applicherà la Tabella unica. Con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026 la Cassazione ha stabilito che la tabella non si applica direttamente ai sinistri avvenuti prima del 5 marzo 2025, ma è il parametro privilegiato per la liquidazione equitativa anche di quei danni, e chi preferisce altri criteri deve motivarlo in modo rafforzato. Un’offerta per il danno parentale costruita sulla Tabella unica usa invece un parametro che non riguarda quel danno, ed è un segnale da verificare.
Il valore tabellare resta un punto di partenza. La tabella milanese assegna i punti in base all’età della vittima e del familiare, alla convivenza, alla presenza di altri familiari e alla qualità del legame, che va provata, come spiega la guida sul danno da perdita del rapporto parentale.
Quando ha senso chiudere, e quando no
Non esiste un momento giusto valido per tutti. Ci sono però alcune situazioni in cui conviene attendere.
Quando un familiare sta attraversando un disturbo psichico non ancora stabilizzato, una chiusura anticipata rischia di lasciare fuori una parte del danno: il danno psichico si valuta quando il quadro clinico è definito. Quando il procedimento penale è ancora aperto e la dinamica è contestata, gli atti del processo possono chiarire la responsabilità. Quando tra i familiari ci sono minori, ogni accordo che li riguarda richiede l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.), con tempi propri: la guida sui diritti dei figli minorenni spiega il percorso.
Ci sono anche ragioni per chiudere. Una proposta che tiene conto di tutte le voci di danno documentate, applica correttamente i criteri di liquidazione e arriva in tempi ragionevoli risparmia alla famiglia anni di attesa. Per molte famiglie, poter chiudere quel capitolo ha un valore che nessuna tabella misura.
Va infine ricordato il rapporto con il processo penale. Se la famiglia si è costituita parte civile e raggiunge un accordo con la compagnia, la costituzione di regola viene revocata. Il codice penale prevede inoltre che la riparazione integrale del danno prima del giudizio sia una circostanza attenuante per l’imputato (art. 62, n. 6, c.p.). È un aspetto che pesa in modo diverso da famiglia a famiglia, e va considerato apertamente.
Che cosa fare, in pratica
Conviene conservare tutta la corrispondenza con la compagnia e non rispondere a domande sull’incidente senza averle prima condivise con l’avvocato; raccogliere i documenti che la famiglia già possiede, come lo stato di famiglia, le dichiarazioni dei redditi della persona scomparsa e le spese sostenute; non firmare nulla che contenga la parola «quietanza» o «transazione» senza una valutazione completa. Vanno poi annotati i termini di prescrizione, che per i sinistri stradali partono da due anni ma possono essere più lunghi quando il fatto è un reato: la guida sulla prescrizione spiega come si calcolano.
Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.
Domande frequenti
Quanto dura una trattativa stragiudiziale?
Dipende dalla complessità del caso e dallo stato del procedimento penale. La legge fissa alcuni termini minimi, come i novanta giorni per l’offerta della compagnia (art. 148 Cod. Ass.) e da uno a tre mesi per la negoziazione assistita, ma la durata complessiva varia molto.
Se si rifiuta l’offerta, si perde la somma offerta?
No. L’art. 148 del Codice delle assicurazioni prevede che, se il danneggiato non accetta, la compagnia versi comunque la somma offerta, che viene poi imputata alla liquidazione definitiva come acconto.
La negoziazione assistita è obbligatoria anche per le cause di valore elevato?
Sì. Per le domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti l’art. 3 del d.l. 132/2014 la richiede indipendentemente dal valore.
Si può trattare con la compagnia e intanto costituirsi parte civile?
Sì. Le due strade possono procedere insieme. Un eventuale accordo con la compagnia incide sulla costituzione di parte civile, e la scelta va valutata caso per caso; la guida sulla costituzione di parte civile spiega come funziona.
Fonti normative
Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.
- Codice civile, art. 320 – Rappresentanza e amministrazione
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 138 – Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 148 – Procedura di risarcimento
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