Quando il responsabile fugge o non è assicurato: il Fondo di garanzia per le vittime della strada

Pirata della strada, veicolo senza assicurazione, compagnia in liquidazione: come funziona il Fondo di garanzia per le vittime della strada e che cosa deve dimostrare la famiglia.
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Il veicolo che ha investito la persona non si è fermato. Le forze dell’ordine cercano una targa, una telecamera, un testimone, ma i giorni passano senza risultati. Oppure il responsabile viene identificato, e si scopre che la sua auto non era assicurata. In entrambi i casi la famiglia teme di non avere nessuno a cui chiedere il risarcimento.

La legge ha previsto questa situazione. Esiste un fondo pubblico, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che risarcisce i danni causati da veicoli non identificati o non assicurati. Le regole sono però diverse da quelle ordinarie, e la famiglia deve conoscerle per non perdere il proprio diritto.

Che cos’è il Fondo di garanzia

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è disciplinato dagli artt. 283 e seguenti del Codice delle assicurazioni private, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. È gestito dalla CONSAP, una società pubblica, ed è alimentato da un contributo pagato su ogni polizza di responsabilità civile auto. In pratica, sono tutti gli assicurati a finanziare la tutela delle vittime dei veicoli che sfuggono all’assicurazione.

Il Fondo non liquida direttamente i sinistri. Per ogni regione è individuata un’impresa di assicurazione designata, che istruisce la pratica e paga per conto del Fondo (art. 286). La famiglia, quindi, non tratta con la CONSAP ma con una compagnia, che però agisce in una veste particolare.

In quali casi interviene

L’art. 283 elenca le situazioni in cui il Fondo risarcisce i danni causati dalla circolazione di un veicolo. Le più frequenti nei casi mortali sono due.

La prima è il veicolo non identificato: il pirata della strada che fugge senza essere rintracciato. In questo caso il Fondo risarcisce i danni alla persona. I danni alle cose sono risarciti solo in presenza di danni gravi alla persona e con una franchigia, secondo le condizioni fissate dalla stessa norma.

La seconda è il veicolo identificato ma non assicurato. In questo caso il Fondo risarcisce sia i danni alla persona sia quelli alle cose.

Il Fondo interviene anche quando la compagnia del responsabile è in liquidazione coatta amministrativa, e quando il veicolo circolava contro la volontà del proprietario, per esempio perché era stato rubato.

Che cosa deve dimostrare la famiglia

Nel caso del veicolo assicurato la famiglia deve dimostrare la responsabilità del conducente, con l’aiuto della presunzione dell’art. 2054 del codice civile. Nel caso del pirata della strada c’è un elemento in più: bisogna dimostrare che l’incidente è stato causato da un veicolo rimasto sconosciuto.

La giurisprudenza chiede che la famiglia, o la vittima prima di morire, abbia tenuto un comportamento diligente per consentire l’identificazione: la denuncia alle forze dell’ordine, la segnalazione di ogni elemento utile, la collaborazione alle indagini. La denuncia non è di per sé una prova che il veicolo esistesse e sia fuggito, ma è uno degli elementi che il giudice considera. Contano anche le tracce sul luogo, le lesioni compatibili con un investimento, le testimonianze, le immagini delle telecamere.

Questo rende particolarmente importanti le prime settimane. Le registrazioni di videosorveglianza vanno individuate e segnalate subito, perché vengono sovrascritte. I testimoni vanno rintracciati. Gli accertamenti tecnici sul corpo e sugli indumenti della vittima possono fornire elementi sul tipo di veicolo. La guida sulle prime settimane dopo un incidente mortale descrive come muoversi.

Come si presenta la richiesta

La richiesta di risarcimento va inviata all’impresa designata per la regione in cui è avvenuto l’incidente e, per conoscenza, alla CONSAP, secondo l’art. 287 del Codice delle assicurazioni. Si applicano in linea generale le regole della procedura ordinaria: la richiesta deve contenere gli elementi previsti dall’art. 148, compreso, per i casi di morte, lo stato di famiglia della vittima, e prima di poter agire in giudizio occorre attendere il termine fissato dalla legge. Come per la richiesta ordinaria, l’impresa designata deve formulare un’offerta o indicare i motivi per cui non la formula.

L’elenco delle imprese designate è pubblicato dalla CONSAP. Conviene verificare quale sia competente prima di inviare la richiesta, perché l’invio all’impresa sbagliata può far perdere tempo.

Il pirata identificato in un secondo momento

Può accadere che il conducente fuggito venga identificato dopo settimane o mesi. In questo caso, se il veicolo era assicurato, la richiesta va rivolta alla sua compagnia secondo le regole ordinarie. Se il Fondo ha già pagato, avrà diritto di rivalersi sul responsabile (art. 292). Per la famiglia è importante tenere aggiornata la pratica con l’esito delle indagini, e verificare con il difensore a chi rivolgere le richieste.

La fuga del conducente è anche un reato. L’art. 589-ter del codice penale prevede un aumento della pena per il conducente che, dopo aver causato un omicidio stradale, si dà alla fuga. L’obbligo di fermarsi e prestare assistenza è previsto dall’art. 189 del Codice della strada. La guida sull’omicidio stradale descrive le conseguenze penali.

Che cosa risarcisce il Fondo

Il Fondo risarcisce i danni secondo le stesse regole che valgono per la compagnia del responsabile, entro il massimale minimo di legge. I familiari possono chiedere il danno da perdita del rapporto parentale, il danno patrimoniale, l’eventuale danno psichico, e gli eredi il danno terminale e catastrofale se la vittima è sopravvissuta per un tempo apprezzabile. Le singole voci sono descritte nella guida sui diritti della famiglia dopo un incidente mortale.

Anche qui la prima valutazione la fa chi deve pagare: l’impresa designata. Le cautele sull’offerta e sulla quietanza sono le stesse descritte nelle guide sull’offerta della compagnia e sulla quietanza liberatoria.

Se il passeggero viaggiava su un altro veicolo

Se la vittima era passeggera di un veicolo urtato da un pirata della strada, la famiglia può rivolgersi anche alla compagnia del veicolo su cui viaggiava, secondo l’art. 141 del Codice delle assicurazioni. La guida sul passeggero che perde la vita spiega come.

I termini

Il diritto verso il Fondo si prescrive negli stessi termini del diritto verso il responsabile. Quando il fatto costituisce reato, si applica il termine più lungo previsto per il reato. La richiesta scritta all’impresa designata interrompe la prescrizione. Le regole sono descritte nella guida sulla prescrizione.

Se il veicolo responsabile è immatricolato all’estero, o l’incidente è avvenuto fuori dall’Italia, le strade sono diverse: le spiega la guida sull’incidente mortale all’estero o con un veicolo straniero.

Domande frequenti

Se il pirata della strada non viene mai trovato, la famiglia può essere risarcita?

Sì, dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, attraverso l’impresa designata per la regione. Bisogna però dimostrare che l’incidente è stato causato da un veicolo rimasto sconosciuto, e che si è fatto il possibile per identificarlo.

Se il responsabile non era assicurato, la famiglia deve agire contro di lui?

La famiglia può chiedere il risarcimento all’impresa designata per il Fondo, che risarcisce entro il massimale minimo di legge e poi si rivale sul responsabile. Per i danni che superano il massimale resta l’azione diretta contro il responsabile.

Il Fondo paga meno della compagnia normale?

Il risarcimento segue le stesse regole, entro il massimale minimo di legge. In un incidente con un solo morto il massimale è di regola sufficiente; con più vittime la questione va verificata.

A chi si invia la richiesta?

All’impresa designata per la regione in cui è avvenuto il sinistro e, per conoscenza, alla CONSAP. L’elenco aggiornato delle imprese designate è pubblicato dalla CONSAP.

Fonti normative

Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.

Se il veicolo che ha causato l’incidente non è stato identificato o non era assicurato, raccontaci che cosa è successo.

A cura di
Immagine di Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini è avvocato del Foro di Milano. Assiste le famiglie delle vittime di incidenti stradali mortali e le persone che hanno subito lesioni gravi, nella trattativa con le compagnie di assicurazione e in giudizio, anche con la costituzione di parte civile nel processo penale. È presidente dell'associazione NEVRA, dedicata al riconoscimento medico-legale del danno neuropatico.

Avv. Roberta Scarpellini · Ordine degli Avvocati di Milano · studioscarpellini.com

Una nota. Questa guida offre informazioni generali, aggiornate alla data indicata, e non sostituisce un parere sul vostro caso: ogni vicenda ha tempi, prove e responsabilità proprie che vanno lette una per una.

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