La vacanza in Croazia, il viaggio di lavoro in Germania, il rientro in Italia passando dalla Svizzera. Oppure un incidente sotto casa, causato da un camion con targa polacca o da un’auto francese. Quando un incidente mortale coinvolge un altro Paese, alle difficoltà di sempre se ne aggiungono altre: una lingua diversa, un’autorità straniera che indaga, una compagnia di assicurazione che non ha sede in Italia, regole di risarcimento che non si conoscono.
Il diritto europeo ha costruito negli anni un sistema per evitare che la vittima di un incidente all’estero debba cercarsi da sola un avvocato e una compagnia in un altro Stato. Questa guida spiega come funziona, distinguendo i due casi principali.
Primo caso: incidente in Italia con un veicolo straniero
Se l’incidente avviene in Italia e il veicolo responsabile è immatricolato all’estero, la famiglia non deve rivolgersi alla compagnia straniera nel suo Paese. Il Codice delle assicurazioni private, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, attribuisce all’Ufficio centrale italiano, l’UCI, il compito di gestire e liquidare i sinistri causati in Italia da veicoli esteri, secondo gli artt. 125 e 126. L’UCI opera direttamente o tramite imprese corrispondenti, ma per la famiglia l’interlocutore è in Italia, e la procedura segue in larga parte le regole italiane.
Se il veicolo straniero risulta privo di assicurazione o non viene identificato, possono intervenire il Fondo di garanzia per le vittime della strada o, a seconda dei casi, gli organismi previsti dagli accordi internazionali tra uffici nazionali di assicurazione. La guida sul pirata della strada e il veicolo non assicurato descrive il Fondo.
Se la vittima era passeggera di un veicolo italiano urtato da un veicolo straniero, resta disponibile anche l’azione dell’art. 141 verso la compagnia del veicolo su cui viaggiava, come spiega la guida sul passeggero che perde la vita.
Secondo caso: incidente all’estero con un veicolo assicurato in un Paese europeo
Se l’incidente avviene in un altro Stato dello Spazio economico europeo e il veicolo responsabile è assicurato in uno di questi Stati, la famiglia residente in Italia ha a disposizione un percorso semplificato, previsto dagli artt. 151 e seguenti del Codice delle assicurazioni, che recepiscono le direttive europee sull’assicurazione auto.
Ogni compagnia europea che assicura veicoli deve nominare in ciascuno degli altri Stati un mandatario per la liquidazione dei sinistri: un rappresentante che riceve le richieste dei residenti di quello Stato e le gestisce nella loro lingua. La famiglia italiana, quindi, invia la richiesta di risarcimento al mandatario in Italia della compagnia straniera, che deve rispondere con un’offerta motivata o con le ragioni del rifiuto entro tre mesi (art. 152).
Per sapere quale sia la compagnia del veicolo responsabile e chi sia il suo mandatario in Italia, ci si rivolge al Centro di informazione italiano, gestito dalla CONSAP (art. 154). La CONSAP fornisce le informazioni, ma non gestisce il sinistro: la richiesta va inviata al mandatario o alla compagnia estera.
Quando interviene l’Organismo di indennizzo
Se la compagnia straniera non ha nominato un mandatario in Italia, oppure se il mandatario o la compagnia non rispondono in modo motivato entro tre mesi, la famiglia può rivolgersi all’Organismo di indennizzo italiano, una funzione attribuita alla CONSAP (artt. 296 e seguenti). L’Organismo interviene anche quando il veicolo responsabile non è identificato, o quando entro due mesi non è possibile identificarne l’assicuratore. Il suo intervento è sussidiario: risarcisce la famiglia e poi recupera quanto pagato dall’organismo dello Stato in cui ha sede la compagnia.
Davanti a quale giudice
Se il risarcimento non arriva con la procedura stragiudiziale, si pone la questione del giudice competente. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 13 dicembre 2007, causa C-463/06, Odenbreit, ha stabilito che il danneggiato può citare direttamente la compagnia del responsabile davanti al giudice del luogo in cui ha il proprio domicilio, se lo Stato prevede l’azione diretta contro l’assicuratore. Il principio si fonda oggi sulle norme del regolamento UE n. 1215/2012 in materia di assicurazioni. Per una famiglia residente in Italia questo significa, di regola, poter agire davanti a un giudice italiano contro la compagnia straniera.
Quale giudice sia competente per i familiari che agiscono iure proprio, e non come eredi della vittima, è una questione tecnica che va verificata nel caso concreto.
Quale legge si applica
Il fatto che si possa agire in Italia non significa che il risarcimento si calcoli secondo le regole italiane. La legge applicabile al danno da incidente stradale è stabilita, per la maggior parte degli Stati europei, dal regolamento CE n. 864/2007, detto Roma II, che all’art. 4 indica come regola generale la legge del Paese in cui il danno si è verificato. Alcuni Stati applicano invece la Convenzione dell’Aja del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile agli incidenti della circolazione stradale, che ha criteri propri.
La conseguenza pratica è rilevante. Le regole sul danno da perdita del rapporto parentale, su chi ha diritto al risarcimento e su come si quantifica variano molto tra i Paesi europei. In alcuni ordinamenti il risarcimento ai familiari è molto più contenuto di quello previsto dalle tabelle italiane, in altri è limitato a cerchie familiari più ristrette. Prima di valutare un’offerta occorre quindi capire quale legge si applica, e che cosa prevede.
Il procedimento penale all’estero
Se l’incidente è avvenuto in un altro Paese, le indagini penali si svolgono lì, secondo le regole locali. La famiglia può avere diritti di partecipazione diversi da quelli previsti in Italia, e spesso ha bisogno di un difensore locale. Le informazioni raccolte in quel procedimento, come i rilievi e le perizie, sono utili anche per la richiesta di risarcimento. La direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato prevede che i familiari di una persona morta a causa di un reato abbiano diritti di informazione e assistenza in tutti gli Stati membri.
Che cosa fare
Conviene recuperare subito i dati essenziali: il luogo e la data, la targa e la nazionalità del veicolo responsabile, il nome della compagnia se risulta dal verbale o dalla constatazione, l’autorità che è intervenuta. Chiedere al Centro di informazione della CONSAP i dati del mandatario in Italia. Inviare la richiesta di risarcimento al mandatario, con mezzi che ne provino la ricezione. Tenere traccia della data, perché dopo tre mesi senza risposta motivata si può coinvolgere l’Organismo di indennizzo. Raccogliere la documentazione del procedimento penale straniero, con una traduzione quando serve.
Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.
Domande frequenti
L’incidente è avvenuto in Spagna: bisogna fare causa in Spagna?
Di regola no. Si può inviare la richiesta al mandatario in Italia della compagnia spagnola e, se non si raggiunge un accordo, agire contro la compagnia davanti al giudice italiano del proprio domicilio, secondo la sentenza Odenbreit della Corte di giustizia. La legge applicabile al risarcimento, però, sarà di regola quella spagnola.
Il camion con targa straniera ha causato l’incidente in Italia: a chi si scrive?
All’Ufficio centrale italiano (UCI) o all’impresa corrispondente indicata, secondo gli artt. 125 e 126 del Codice delle assicurazioni. La procedura si svolge in Italia.
Se la compagnia straniera non risponde?
Se entro tre mesi non arriva una risposta motivata, o se la compagnia non ha un mandatario in Italia, ci si può rivolgere all’Organismo di indennizzo italiano, gestito dalla CONSAP.
Il risarcimento sarà uguale a quello italiano?
Non necessariamente. Se si applica la legge del Paese dell’incidente, i criteri di risarcimento possono essere molto diversi. Per questo la legge applicabile va individuata prima di valutare qualsiasi offerta.
Fonti normative
Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 125 – Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 126 – Ufficio centrale italiano
Se l’incidente è avvenuto all’estero o ha coinvolto un veicolo straniero, raccontaci che cosa è successo.