Quando muore un pedone, la responsabilità del conducente si presume secondo l’art. 2054 del codice civile: è il conducente a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’investimento. Il Codice della strada impone di dare la precedenza ai pedoni sugli attraversamenti (art. 191) e regola il loro comportamento (art. 190).
Attraversare fuori dalle strisce non è sempre una violazione, e anche quando lo è non esclude la responsabilità del conducente: può portare a un concorso di colpa, da misurare sul peso effettivo che ha avuto.