Il Codice della strada disciplina la circolazione dei velocipedi all’art. 182: posizione sulla carreggiata, uso delle piste ciclabili, dotazioni di illuminazione nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Quando un ciclista muore investito, la compagnia può sostenere un concorso di colpa per la mancanza di luci o una manovra scorretta.
Anche qui conta il ruolo causale: se la zona era illuminata o il conducente aveva modo di vedere il ciclista, il peso di quella violazione si riduce. La responsabilità del conducente resta presunta secondo l’art. 2054.