Glossario

Accesso agli atti della compagnia

Il diritto del danneggiato di vedere i documenti con cui la compagnia ha valutato e liquidato il danno.

L’art. 146 del Codice delle assicurazioni riconosce ai contraenti e ai danneggiati il diritto di accesso agli atti dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano, alla conclusione di quei procedimenti.

In pratica la famiglia può chiedere di vedere su quali documenti e con quali perizie la compagnia ha costruito la propria offerta. È uno strumento utile quando l’offerta arriva senza una motivazione chiara o con riduzioni che non vengono spiegate.

Una nota. Le voci del glossario offrono informazioni generali e non sostituiscono un parere sul singolo caso.

Se vi riconoscete in questa situazione

Raccontaci che cosa è successo

Leggiamo ogni richiesta e rispondiamo per spiegare che cosa si può fare nel vostro caso, quali tempi vanno rispettati e che cosa conviene non firmare nel frattempo.