L’art. 186-bis del Codice della strada prevede per alcune categorie di conducenti, tra cui chi esercita professionalmente il trasporto di persone o cose e chi guida veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche.
Nel caso di omicidio stradale, l’art. 589-bis, terzo comma, del codice penale applica a questi conducenti la reclusione da otto a dodici anni anche con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, che per gli altri comporta una pena da cinque a dieci anni.