L’art. 62, n. 6, del codice penale prevede come circostanza attenuante l’aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il risarcimento. Nei procedimenti per omicidio stradale il risarcimento è di solito pagato dalla compagnia di assicurazione, e la sua completezza può incidere sulla pena dell’imputato.
Per la famiglia è un elemento da conoscere nella trattativa. Un accordo con la compagnia ha effetti anche sul processo penale, e il modo in cui pesa sulle scelte varia da famiglia a famiglia.