La rinuncia all’eredità si fa con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale (art. 519 del codice civile). Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521).
Dopo un incidente mortale chi rinuncia perde i crediti che la vittima aveva maturato, come il danno terminale e catastrofale. Conserva invece per intero il proprio diritto al risarcimento come familiare, che non dipende dall’eredità. Prima di rinunciare conviene confrontare il valore dei crediti con i debiti.