L’eredità si acquista con l’accettazione (art. 459 del codice civile). L’accettazione può essere espressa, con una dichiarazione in un atto pubblico o in una scrittura privata, o tacita, quando il chiamato compie un atto che presuppone la volontà di accettare (artt. 474 e 476).
Dopo un incidente mortale conta un dettaglio: chiedere o incassare un credito della persona scomparsa, come il danno terminale, può valere come accettazione tacita. Chiedere il proprio danno come familiare no. Per questo nella richiesta vanno distinti i titoli.