Glossario

Beneficio d’inventario

L'accettazione che tiene separato il patrimonio dell'erede da quello del defunto e dai suoi debiti.

L’eredità può essere accettata con beneficio d’inventario (art. 470 del codice civile). L’erede risponde dei debiti del defunto solo nei limiti del valore dei beni ricevuti, e il suo patrimonio personale resta protetto.

Per i minori è obbligatorio (art. 471). Per gli altri è una scelta utile quando la situazione economica della persona scomparsa non è nota o esistono possibili pretese di terzi. Consente di non perdere i crediti ereditari, come il danno terminale, senza esporsi ai debiti.

Una nota. Le voci del glossario offrono informazioni generali e non sostituiscono un parere sul singolo caso.

Se vi riconoscete in questa situazione

Raccontaci che cosa è successo

Leggiamo ogni richiesta e rispondiamo per spiegare che cosa si può fare nel vostro caso, quali tempi vanno rispettati e che cosa conviene non firmare nel frattempo.