Per i componenti del nucleo familiare stretto la giurisprudenza presume l’esistenza del legame affettivo e quindi del danno da perdita del rapporto. La Cassazione, con l’ordinanza 21 marzo 2022, n. 9010, ha precisato che è una presunzione che ammette prova contraria, anche con indizi (art. 2729 c.c.).
Per fratelli, nonni e nipoti la presunzione non opera allo stesso modo: il legame va dimostrato, e la convivenza è un indizio tra gli altri. In ogni caso la documentazione della relazione serve a misurare il danno.