L’eredità può essere accettata con beneficio d’inventario (art. 470 del codice civile). L’erede risponde dei debiti del defunto solo nei limiti del valore dei beni ricevuti, e il suo patrimonio personale resta protetto.
Per i minori è obbligatorio (art. 471). Per gli altri è una scelta utile quando la situazione economica della persona scomparsa non è nota o esistono possibili pretese di terzi. Consente di non perdere i crediti ereditari, come il danno terminale, senza esporsi ai debiti.