L’art. 2054, terzo comma, del codice civile stabilisce che il proprietario del veicolo, o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, risponde in solido con il conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
In solido significa che il danneggiato può chiedere l’intero risarcimento all’uno o all’altro. Nel caso di veicoli aziendali il proprietario è spesso l’impresa, che risponde anche come datore di lavoro del conducente secondo l’art. 2049 del codice civile.