Il codice civile distingue la perdita subita, detta danno emergente, dal mancato guadagno, detto lucro cessante (art. 1223). Per i familiari di chi muore in un incidente il lucro cessante è il contributo economico che la persona avrebbe continuato a dare.
La Cassazione, con la sentenza 30 aprile 2018, n. 10321, ha chiarito che il contributo perso tra la morte e la decisione va calcolato come perdita già subita, sommando i contributi mancati, mentre la capitalizzazione riguarda il periodo successivo.