Quando il veicolo responsabile è identificato ma privo di assicurazione, il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce sia i danni alla persona sia quelli alle cose, entro il massimale minimo di legge (art. 283 del Codice delle assicurazioni), e poi si rivale sul responsabile (art. 292).
Sul piano penale, se il conducente era proprietario del veicolo non assicurato, l’art. 589-bis, sesto comma, del codice penale prevede un aumento della pena per l’omicidio stradale.