Si è discusso a lungo se la perdita della vita, in sé, fosse un danno risarcibile da trasmettere agli eredi. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 22 luglio 2015, n. 15350, hanno escluso questa possibilità quando la morte è immediata o segue le lesioni a brevissima distanza.
La famiglia non resta senza tutela: i familiari hanno un diritto proprio per la perdita del rapporto, per le conseguenze economiche e per l’eventuale danno alla salute. Se la vittima è sopravvissuta per un tempo apprezzabile, si aggiungono il danno terminale e catastrofale.